Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 230 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1962 n. 125)
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto: a) quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente, impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi. L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sara' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potra' essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attivita' si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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