Legge Ordinaria n. 24 del 25/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1962 n. 40)
Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e
dei  Corpi  della  guardia  di  finanza  e  delle guardie di pubblica
sicurezza  provenienti  dai sottufficiali l'anzianita' di servizio e'
computata,  ai fini della progressione economica dello stipendio, dal
giorno  di  arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno
di eta'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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