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Legge Ordinaria n. 283 del 30/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1962 n. 139)
Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soggette  a  vigilanza per la tutela della pubblica salute la
produzione   ed   il   commercio   delle   sostanze   destinate  alla
alimentazione.  A  tal  fine l'autorita' sanitaria puo' procedere, in
qualunque  momento  ed  a  mezzo  dei competenti organi ed uffici, ad
ispezione  e  prelievo  di  campioni  negli  stabilimenti ed esercizi
pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o
si consumino le predette sostanze. nonche' sugli scali e sui mezzi di
trasporto.  Essa puo' altresi', procedere al sequestro delle merci e,
ove  dagli  accertameniti  eseguiti  risulti necessario per la tutela
della pubblica salute, alla loro distruzione.
  Gli  esami  e  le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori
provinciali  di  igiene  e  profilassi o da altri laboratori all'uopo
autorizzati.
  Quando  dall'analisi  risulti  che  i prodotti non corrispondono ai
requisiti  fissati  dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera'
denuncia  al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale
di  prelevamento  ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera'
all'esercente  presso cui e' stato l'atto il prelievo e all'autorita'
che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga
comunicazione  sara'  fatta  al  produttore, nel caso che il prelievo
riguardi campioni in confezioni originali.
  Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati   potranno   presentare   al   medico  o  al  veterinario
provinciale  istanza  di  revisione,  in bollo, unendo la ricevuta di
versamento  effettuato  presso  la Tesoreria provinciale, della somma
che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce.
  Le   analisi   di  revisione  saranno  eseguite  presso  l'Istituto
superiore  di  sanita', entro il termine massimo di mesi sei. In caso
di  mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o
nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza,
il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denunce all'autorita' giudiziaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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