Legge Ordinaria n. 37 del 02/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1962 n. 45)
Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  beneficio,  di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n.
471,  va  inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione
della  nomina.  Agli  effetti  della prima promozione di qualifica la
valutazione  dell'aumento  in  parola  va  effettuata  con  i criteri
dell'ultimo  comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  A  tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e
quello  dell'esercizio  e'  equiparato al personale delle carriere di
concetto.
 

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