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Legge Ordinaria n. 511 del 02/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1962 n. 159)
Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   lettera  e)  dell'articolo  2  del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvati con decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' costituita
dalla seguente:
  "e)  agli  enti  e  societa'  di  mutuo  soccorso che provvedono al
pagamento  a  favore  degli iscritti di capitali non superiori a lire
250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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