Legge Ordinaria n. 545 del 25/05/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1962 n. 161)
Modifiche all'articolo 1, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di Istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  1 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dai seguenti:
  "I  presidi  degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria
di  primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione
tra,  i  professori  ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque
anni di servizio di ruolo ordinario.
  "I  presidi  degli  Istituti e delle scuole di istruzione classica,
scientifica,  magistrale  e tecnica sono nominati dal Ministro per la
pubblica  istruzione  tra i professori ordinari, provvisti di laurea,
con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.
  "Ai  fini  dei  commi  precedenti  si  considera  solo  il servizio
effettivamente  prestato  nelle  scuole,  con esclusione di qualsiasi
equipollenza con altri servizi comandati".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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