Legge Ordinaria n. 57 del 10/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1962 n. 56)
Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Denominazione dell'Albo

  L'Albo  nazionale  degli  appaltatori di opere pubbliche, istituito
presso  il  Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di
"Albo  nazionale  dei  costruttori",  e'  disciplinato dalle seguenti
norme,  che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942,
n.  511,  e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati
nella tabella allegata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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