Legge Ordinaria n. 58 del 12/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1962 n. 56)
Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d)
della  legge  26  ottobre  1960,  n.  1201,  che  approva lo stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  per
l'esercizio    1   luglio   1960-30   giugno   1961,   sono   elevati
rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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