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Legge Ordinaria n. 600 del 02/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1962 n. 167 e rettifica 13/07/1962, n. 175.)
Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per
il  tesoro,  e'  autorizzato  a concedere sovvenzioni per l'esercizio
delle linee marittime di preminente interesse nazionale gestite dalle
seguenti    societa'   con   partecipazione   diretta   o   indiretta
dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.):
    "Italia", societa' per azioni di navigazione, con sede in Genova;
    "Lloyd Triestino", societa' per azioni di navigazione con sede in
Trieste;
    "Adriatica",  societa'  per  azioni  di  navigazione,con  sede in
Venezia;
    "Tirrenia",  societa'  per  azioni  di  navigazione,  con sede in
Napoli.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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