Legge Ordinaria n. 601 del 04/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1962 n. 167)
Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 5 gennaio 1955, n. 12, e' sostituito dal
seguente:
  "I  laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai
concorsi  per  l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle
materie  giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto.
I  laureati  ciechi sono altresi' ammessi a partecipare ai concorsi a
cattedre  per  l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei
classici;  italiano,  latino  e  storia  negli  Istituti  magistrali;
italiano  e  latino  nei  Licei  scientifici; italiano e storia negli
Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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