Legge Ordinaria n. 606 del 11/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1962 n. 167)
Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  superiori  o  tenenti  di  vascello  i quali, dopo
ottenuto  il  brevetto  di  direttori del tiro a bordo o di ufficiale
elettrotecnico  o  delle  comunicazioni,  abbiano  disimpegnato molto
lodevolmente,  per  un  periodo complessivo non inferiore a tre anni,
gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio
telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scoria in
armamento,  o  in  riserva,  o  in  allestimento,  o  altri incarichi
equipollenti  da  determinare con decreto del Ministro per la difesa,
puo' essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.
  Per  la  concessione  del premio agli ufficiali direttori di tiro e
agli  ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni
suddette sara' udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il
parere    della   Commissione   competente   ad   esprimere   giudizi
sull'avanzamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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