Legge Ordinaria n. 616 del 05/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1962 n. 168)
Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Applicazione della legge

  Le  norme  della  presente  legge si applicano alle navi mercantili
nazionali  adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili
straniere che toccano porti italiani.
  Per  comprovare  l'adempimento  delle norme relative alla sicurezza
della  navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la
documentazione  rilasciata  dal  Governo  di  uno  Stato con il quale
esistono   particolari   accordi   in   materia  di  sicurezza  della
navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.
  La  documentazione  di  cui  al  comma  precedente  e'  considerata
sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi
poteri  di  controllo,  accerti  che le condizioni di sicurezza della
nave  non  corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che
la  nave  non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i
passeggeri  e  per  l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima
adotta  le  misure  convenienti  per impedire la partenza della nave,
dandone  immediata  comunicazione  scritta  al console dello Stato al
quale appartiene la nave.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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