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Legge Ordinaria n. 65 del 10/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1962 n. 61)
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e' assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826. L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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