Legge Ordinaria n. 67 del 10/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1962 n. 61)
Autorizzazione di spesa per il completamento del Laboratorio sperimentale funiviario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per il completamento, a
cura  del Ministero dei trasporti, delle attrezzature del Laboratorio
sperimentale  funiviario di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 183, per
l'acquisto   dell'area   sulla   quale  dovra'  sorgere  un  impianto
funiviario  sperimentale  e  per  l'acquisto,  la  costruzione  ed il
montaggio delle varie strutture e membrature dell'impianto stesso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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