Legge Ordinaria n. 68 del 15/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1962 n. 61)
Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  di  tutti  coloro  che intendano costruire, ricostruire,
ampliare  ed  adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di
locande,   nonche'  autostelli,  rifugi  alpini,  campeggi,  villaggi
turistici  a  tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari
puo'  essere  concesso  un  contributo  del 3 per cento nel pagamento
dell'importo  dei  mutui  da  contrarre  con  gli Istituti di credito
all'uopo  autorizzati  fino  alla  meta' della spesa riconosciuta per
l'esecuzione   delle   opere   murarie  ed  impianti  fissi  compreso
l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.
  La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non
puo'   essere   riconosciuta   in   misura   superiore   alla   meta'
dell'effettivo costo della costruzione.
  A  favore  di  coloro  che  intendano provvedere all'arredamento ed
ammodernamento  degli  esercizi  di  cui  al primo comma, puo' essere
concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da
contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di
arredamento,  e fino alla meta' della spesa medesima, quando trattasi
di opere di ammodernamento.
  La  durata  dei  mutui  non puo' superare i venticinque anni per le
spese  relative  alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto
del  suolo  o  dell'immobile da adattare ed i dieci anni per le spese
riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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