Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 76 del 16/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1962 n. 66)
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il testo dell'articolo 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli. Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, e' considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico. Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorita' competente. La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo' fra le parti o a provvedimento dell'autorita' giudiziaria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)