Legge Ordinaria n. 908 del 10/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1962 n. 187)
Integrazione della Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, portante disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono  chiamati  a  far parte della Commissione, istituita presso il
Ministero  dei  lavori  pubblici  a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 6 dicembre 1947, n.
1501,    due   rappresentanti   delle   Associazioni   nazionali   di
rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo,
nominati  dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, su
designazione delle precitate Associazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 luglio 1962

                                SEGNI

                                         FANFANI - SULLO - BERTINELLI

                                         Visto,   il   Guardasigilli:
BOSCO
 

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