Legge Ordinaria n. 10 del 04/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1963 n. 28)
Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e
vigili  permanenti  e volontari in servizio continuativo e temporaneo
del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con
prole,  che  non usufruiscono di alloggio di servizio, e' corrisposta
l'indennita'  di  alloggio  stabilita dall'articolo 79 della legge 13
maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:
    a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti,
lire 11.200;
    b) nelle altre sedi, lire 9.180.
  A,  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile
1962,  n.  192,  l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti
stabiliti dalla legge stessa;
  Per  il  personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire
di  alloggio  di  servizio  e sia, quindi, costretto o autorizzato ad
alloggiare   in  abitazioni  private,  l'indennita'  di  alloggio  e'
stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
  L'indennita'  di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti
e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.
 

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