Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 10 del 04/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1963 n. 28)
Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza.
Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, e' corrisposta l'indennita' di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili: a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200; b) nelle altre sedi, lire 9.180. A, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa; Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennita' di alloggio e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000. L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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