Legge Ordinaria n. 105 del 30/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1963 n. 57)
Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  a  favore  dell'Ente  nazionale per l'assistenza alla
gente  di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per
l'esercizio finanziario 1961-62.
  E'  concesso  altresi'  al predetto Ente un contributo annuo di 100
milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al
1968-69.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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