Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 11 del 04/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1963 n. 28)
Concessione di indennità una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Concessione di indennità una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241; lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357. La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenuto nel corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio. La indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze: a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)