Legge Ordinaria n. 116 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1963 n. 58)
Delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta   del   Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e  con
l'osservanza   dei  principi  e  criteri  direttivi  determinati  nel
seguente  articolo,  un decreto avente valore di legge ordinaria, per
la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)