Legge Ordinaria n. 124 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1963 n. 58)
Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A   favore  degli  ex  dipendenti  delle  disciolte  Organizzazioni
sindacali  e  degli  Enti  pubblici soppressi con decreto legislativo
luogotenenziale  23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in
servizio   presso   le   Amministrazioni  dello  Stato  anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  legge  28  dicembre 1950, n. 1079, e'
ammesso  a  riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo
di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza.
  Per  il  riscatto  di  detto  periodo  valgono  le modalita' di cui
all'articolo  6  della  legge  15 febbraio 1958, numero 46, in quanto
applicabili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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