Legge Ordinaria n. 132 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1963 n. 59)
Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso  l'Opera  nazionale  per  la protezione della
maternita'  e  dell'infanzia  un  Collegio  dei  revisori  dei  conti
composto:
    1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
    2) da un rappresentante del Ministero della sanita';
    3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
  Per  ciascuno  dei  predetti componenti del Collegio e' nominato un
supplente.
  I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la
sanita',  di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
  Ai  revisori  dei  conti, oltre al gettone di presenza nella misura
stabilita  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio
1956,  n.  5,  per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio
centrale  e'  assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto
del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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