Legge Ordinaria n. 1444 del 06/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1963 n. 290)
Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  canoni  delle  locazioni  di  immobili  urbani adibiti ad uso di
abitazione,  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente
legge  e  non  soggetti  a  regime  vincolistico,  non possono essere
aumentati,   anche   quando  il  contratto  e'  rinnovato  con  altro
conduttore.
  Nei  contratti  gia'  stipulati prima della entrata in vigore della
presente  legge  i  canoni di locazione che abbiano superato i limiti
appresso  indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data
di richiesta del conduttore, come segue:
    1)  all'ammontare  del canone corrisposto alla data del 1 gennaio
1960   maggiorato   del   15  per  cento,  per  gli  immobili  locati
anteriormente a tale data;
    2)  al  canone  iniziale  aumentato  del  14  per  cento, per gli
immobili locati per la prima volta nel 1960;
    3) al canone iniziale aumentato del 32 per cento per gli immobili
locati per la prima volta nel 1961;
    4)  al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili
locati per la prima volta nel 1962.
  Nel  caso  di  immobili  gia'  sottoposti  a  regime vincolistico e
successivamente  locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra
si  applicano  con riferimento al primo contratto stipulato in regime
libero.
  Le  disposizioni di cui sopra si applicano altresi' ad contratti di
sublocazione.
 

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