Legge Ordinaria n. 1456 del 30/10/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1963 n. 292 e rettifica 16/11/1963, n. 298)
Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al  n.  4
dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive  modificazioni,
sulle cambiali ed altri effetti  di  commercio  sono  rispettivamente
sostituite dalle seguenti: 
    n. 1) cambiali ed altri effetti di  commercio  qualunque  sia  la
scadenza del titolo: per ogni 1000 lire  o  frazione  di  1000  lire,
imposta proporzionale di lire 5; 
    n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di  cui
all'articolo  5  della  legge  bancaria  e  degli  Istituti  ed  Enti
contemplati dall'articolo 4 di detta  legge  e  dall'articolo  1  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto  1946,
n. 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni  1000  lire  o
frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4. 
  Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3,
della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali. 
 

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