Legge Ordinaria n. 1457 del 04/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1963 n. 292)
Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Per  gli  adempimenti  previsti dalla presente legge, di competenza
del  Ministero  dei  lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati
dalla  catastrofe  della  diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei
comuni  di  Longarone,  Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene,
Ponte  nelle Alpi, Limana e Belluno, questo ultimo limitatamente alle
localita'  Borgo  Piave  e  Lambioi  della provincia di Belluno e nel
comune  di  Erto  e  Casso della provincia di Udine e' autorizzato un
primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:
    1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi
del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 1010, ratificato con legge
18 dicembre 1952, n. 3136;
    2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
    3)  lire  3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse
col trasferimento degli abitati;
    4)  lire  4  miliardi  per  contributi  per  la  riparazione e la
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
  La  spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'esercizio finanziario 1963-64.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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