Legge Ordinaria n. 1460 del 04/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1963 n. 292)
Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  assicurare  l'attuazione  di  un  programma,  straordinario di
costruzioni  nel  settore  dell'edilizia,  economica  e  popolare  il
Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi
entro  i  seguenti  limiti  d'impegno  annui,  ai sensi della legge 2
luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:
    lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64;
    lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65;
    lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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