Legge Ordinaria n. 1474 del 06/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1963 n. 294)
Modificazioni dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1955, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  quarto  e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo
1958,  n.  349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge medesima dai seguenti:
  "Il  personale  assistente  di  cui  al presente articolo cessa dal
servizio  qualora  alla  scadenza  del  declino  anno  dalla data del
provvedimento  di  inquadramento  non abbia conseguito l'abilitazione
alla libera docenza.
  La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a
quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 novembre 1963

                                SEGNI

                                                LEONE - COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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