Legge Ordinaria n. 148 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1963 n. 64)
Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  11  marzo 1958, n. 208, e' modificato come
segue:
  "Ai  sindaci  dei  Comuni  puo'  essere  corrisposta una indennita'
mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti
limiti:
    1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
    2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
    3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
    4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
    5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
    6)  Comuni  da  50.001  abitanti  a  100.000 fino a lire 120.000,
compresi tutti i capoluoghi di provincia;
    7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
    8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
    9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.
  L'indennita'  suddetta,  qualora  non  venga attribuita al sindaco,
puo'   essere  assegnata,  nei  limiti  sopraindicati,  all'assessore
anziano o delegato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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