Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1515 del 03/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 novembre 1963 n. 305)
Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.
Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza, indicata nell'articolo 1 della legge medesima, le seguenti categorie di personale: Carriera di concetto: Istituti per sordomuti: assistenti; Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278; personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana. Carriera esecutiva: Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 475; personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1963 SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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