Legge Ordinaria n. 1532 del 10/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1963 n. 308)
Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  finanziario  1963-64  e  fino  a  tutto
l'esercizio,  finanziario  1977-78  e'  autorizzata la spesa annua di
lire  italiane  2  miliardi  per  la  concessione  tramite l'istituto
centrale  per  il  credito  a medio termine - Mediocredito centrale -
agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della
legge  25  luglio  1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la
effettuazione   di   operazioni  di  credito  finanziario,  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
  Le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  da  parte  del
Mediocredito  centrale  dei  contributi  di  cui  al precedente comma
saranno  fissate  nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5
luglio 1961, n. 635.
 

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