Legge Ordinaria n. 167 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1963 n. 68)
Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  Consiglio  funziona  normalmente per Sezioni. Il Ministro puo'
disporre  la  riunione  di  piu' Sezioni, in seduta comune, quando si
tratti  di  esaminare  argomenti  che  investano  la competenza delle
Sezioni stesse.
  Le  Sezioni  riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso
d'impedimento, dal presidente di Sezione piu' anziano.
  Il  Ministro  puo'  convocare  l'adunanza  plenaria  per l'esame di
questioni  generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si
siano  pronunziate, puo' rimettere all'adunanza plenaria questioni di
competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.
  Per  la  validita'  delle adunanze del Consiglio plenario o di piu'
Sezioni  unite  e'  necessaria  la  presenza  di almeno due terzi dei
componenti.
  Per  la validita' delle adunanze delle singole Sezioni e' richiesta
la  presenza  di  almeno quattro componenti per la prima e la seconda
Sezione e di almeno cinque per le altre".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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