Legge Ordinaria n. 1878 del 27/12/1963 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1964 n. 7)
Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6 secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso
che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo
strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili
dai  Provveditori  agli  studi, perche' non rientrano nelle categorie
elencate  nell'articolo  3  della medesima legge, sia quelli comunque
non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.
 

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