Legge Ordinaria n. 2 del 23/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1963 n. 21)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Amnistia

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
    a)  per  i  reati  punibili  con pena detentiva non superiore nel
massimo  a  tre  anni  ovvero  con pena pecuniaria sola o congiunta a
detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
    b)  per  il  delitto  di  furto di piante nei boschi, se concorre
l'attenuante preveduta dell'articolo 62, n. 4 del Codice penale;
    c)  per  il  delitto  di  lesioni personali lievissime, preveduto
dall'articolo  582  capoverso  del  Codice penale, aggravato ai sensi
dell'articolo  585  in  relazione  all'articolo  577  capoverso dello
stesso Codice;
    d)  per  i  reati  commessi dai minori degli anni 1, punibili con
pena  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro anni ovvero con
pena  pecuniaria  sola  o  congiunta  a detta pena, non superiore nel
massimo a lire due milioni.
  L'amnistia  non  si  applica ai reati preveduti dagli articoli 371,
444, 516, 528 e 530 del Codice penale.
 

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