Legge Ordinaria n. 21 del 28/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1963 n. 33)
Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1 gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti
per funzioni, e' attribuita una indennita' mensile, non pensionabile,
nelle seguenti misure:
    a)   funzioni   di  magistrato  di  Corte  di  cassazione:  Primo
presidente  della  Corte  di  cassazione  lire  120.000;  Procuratore
generale   della   Corte  di  cassazione;  Presidente  del  Tribunale
superiore  delle  acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione
della  Corte  di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di
cassazione ed equiparati lire 70.000;
    b)  funzioni  di  magistrato  di Corte di appello: Consiglieri ed
equiparati lire 50.000;
    c)  funzioni  di  magistrato  di Tribunale: Giudici ed equiparati
lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire
15.000.
 

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