Legge Ordinaria n. 226 del 27/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1963 n. 75)
Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  favore  del  personale direttivo e docente delle scuole e degli
istituti  di  istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto
nei  ruoli  ordinari  o  nel  ruolo transitorio ordinario, che era in
possesso  della  abilitazione,  ove prescritta, all'entrata in vigore
del  regio  decreto  25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data
del  23  marzo  1939, la nomina in ruolo verra' fatta decorrere, agli
effetti giuridici e di carriera, dal 1 ottobre 1939.
  I  professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino
nelle  condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei
ruoli  ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianita'
1 ottobre 1939.
  Parimenti  con  anzianita' 1 ottobre 1939 verra' fatta decorrere la
nomina  in  ruolo  degli  insegnanti delle scuole e degli istituti di
istruzione  elementare,  secondaria  e  artistica  iscritti nei ruoli
ordinari  o  transitori  ordinari,  se in possesso della abilitazione
all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche
se  non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perche' perseguitati
politici o razziali.
 

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