Legge Ordinaria n. 232 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1963 n. 76)
Aumento per l'esercizio finanziario 1962-1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'art. 3 della legge stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato,
ai  sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato
in  150  miliardi  di lire per l'esercizio 1962-63, e' elevato Si 120
miliardi  di lire ed e' portato per detto esercizio finanziario a 270
miliardi di lire.
  Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie
assunte  a  carico  dello  Stato  risultasse  inferiore  a  lire  270
miliardi,  la  differenza  sara'  portata in aumento dell'importo dei
rischi  da  assumere  a  carico  dello Stato previsto per l'esercizio
finanziario 1963-64.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - TREMELLONI -
                                                     LA MALFA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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