Legge Ordinaria n. 24 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1963 n. 34)
Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 582 del Codice penale e' cosi' modificato:
  "Chiunque  cagiona  ad  alcuno  una  lesione personale, dalla quale
deriva  una  malattia  nel  corpo  o  nella  mente,  e' punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni.
  Se  la  malattia  ha una durata non superiore ai dieci giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli
583  e  585,  ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima
parte  dello  articolo  577,  il  delitto e' punibile a querela della
persona offesa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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