Legge Ordinaria n. 248 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1963 n. 78)
Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   professori   di  ruolo  dell'Accademia  navale,  dell'Accademia
aeronautica  e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per
anzianita', gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti
sotto indicati:
    coefficiente 402, all'atto della nomina a straordinario;
    coefficiente 500, all'atto della nomina ad ordinario;
    coefficiente  670,  dopo  cinque  anni  dalla  attribuzione dello
stipendio annesso al
    coefficiente 500;
    coefficiente  909,  dopo  quattro  anni  dalla attribuzione dello
stipendio annesso al coefficiente 670;
    coefficiente  970,  dopo  quattro  anni  dalla attribuzione dello
stipendio annesso al coefficiente 900.
  Presso  l'Accademia  navale  e  l'Accademia aeronautica non possono
essere  conferiti  posti di professore di ruolo per l'insegnamento di
lingue estere e di disegno.
  I  professori  di  lingue  estere  e  di disegno che, alla, data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  occupano posti di ruolo
presso  le  Accademie  indicate al comma precedente sono mantenuti in
servizio   sino   al   raggiungimento  del  limite  di  eta'  per  il
collocamento  a  riposo  stabilito  dalle disposizioni vigenti. Detti
professori  non possono conseguire uno stipendio iniziale annuo lordo
superiore a quello annesso al coefficiente 670.
  Ai  professori  di  ruolo  delle Accademie e dell'istituto predetti
spettano,   in   rapporto  a  ciascuno  stipendio  iniziale,  aumenti
periodici  biennali  ai  sensi  del  terzo  comma dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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