Legge Ordinaria n. 25 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1963 n. 34)
Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di settecento posti di usciere giudiziario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio
1961, n. 564, puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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