Legge Ordinaria n. 260 del 27/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1963 n. 79)
Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  L'assistenza  di  malattia,  secondo le norme e modalita' stabilite
dalla  legge  29  dicembre  1956,  n.  1533, e' estesa ai titolari di
pensione  ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, sempreche' agli
stessi  l'assistenza  non  spetti  per  altro  titolo  o in virtu' di
assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
  Oltre  ai  titolari  di  cui  al  precedente comma, l'assistenza di
malattia  spetta  altresi'  ai familiari dei titolari stessi, purche'
conviventi  ed  a  carico,  indicati  all'articolo 5, secondo e terzo
comma,  della  legge  29  dicembre  1956,  n. 1533, e che non siano a
carico di altre unita' attive dell'azienda.
  Tale  assistenza,  tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi
di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco
compilato  a  cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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