Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 28 del 28/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1963 n. 34)
Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.
Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2ª categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, e' valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica, rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla legge, 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni. I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1 luglio 1962. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)