Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 303 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori.
Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: Art 24. Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennita' "I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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