Legge Ordinaria n. 303 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito
dal seguente:

                               Art 24.
             Acquisto o vendita dei generi di monopolio
                          Aggi e indennita'

  "I  generi  di  Monopolio  devono  essere  pagati  dal  rivenditore
all'atto     dell'acquisto,     con     le    modalita'    prescritte
dall'Amministrazione,  e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti
dalla tariffa di vendita.
  E'  in  facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che
ne  faccia  richiesta,  una  dilazione  al  pagamento  dei  generi di
monopolio,  previa  costituzione  di  cauzione  pari  all'importo dei
generi prelevati.
  La  misura  della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo
di  detto  importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente
da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
  I  rivenditori  sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad
una indennita' per il trasporto dei sali.
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il
Ministro  per  il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei
monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per
il  trasporto  dei  sali,  le modalita' per la loro corresponsione ai
rivenditori  e  quelle  per  la  prestazione della cauzione di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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