Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 304 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.
Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: "Quando l'assenza, dovuta ad un infortunio sul lavoro o a, malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90. Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilita' permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e (diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sospensioni, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio e che il dipendente avrebbe raggiunto Se, fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di eta' e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15.). Il trattamento piu' favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma e' definitivo. Agli effetti della determinazione del trattamento piu' favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato. Chiunque ritenga di aver diritto di pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa. Gli aventi causa di ex dipendenti morti quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa. Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore, che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilita', dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia, contratta, per causa unica e diretta, di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale".
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