Legge Ordinaria n. 305 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  La  delega  accordata  al  Governo  della  Repubblica  con legge 27
dicembre  1956,  n.  1443,  rinnovata  dalla legge 16 agosto 1962, n.
1344,   e'   ulteriormente   rinnovata  fino  al  31  dicembre  1963,
limitatamente  all'emanazione  di  norme relative alle circoscrizioni
territoriali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - BOSCO -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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