Legge Ordinaria n. 306 del 28/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Miglioramenti economici al clero congruato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari
di  benefici  ecclesiastici  e l'assegno per gli economici spirituali
stabiliti  dalla  legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30
per cento.
  Su  tali  nuovi limiti e' calcolata la percentuale dell'assegno per
spese  di  culto  di  cui  gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle
congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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