Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 31 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1963 n. 35)
Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa.
Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In deroga all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, numero 181, il Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con detto articolo 6 e successive modificazioni, e' autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale ivi compresi la rettifica e l'ammodernamento anche delle strade gia' classificate provinciali prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, numero 126, e delle strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'articolo 16 della stessa legge. A tali strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, a 21 aprile 162, n. 181.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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