Legge Ordinaria n. 31 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1963 n. 35)
Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In deroga all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, numero 181, il
Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con
detto  articolo  6  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzato  a
concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per
cento   della  spesa  riconosciuta  necessaria  per  la  sistemazione
generale  ivi  compresi  la  rettifica e l'ammodernamento anche delle
strade  gia'  classificate  provinciali  prima dell'entrata in vigore
della  legge 12 febbraio 1958, numero 126, e delle strade che saranno
classificate  provinciali  successivamente e che non sono incluse nei
piani di cui all'articolo 16 della stessa legge.
  A  tali  strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni
delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, a 21 aprile 162, n. 181.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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