Legge Ordinaria n. 310 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il  termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'articolo
55  della  legge  24  luglio 1962, n. 1073, e' prorogato al 15 luglio
1963.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1963

                                SEGNI

                                                        FANFANI - GUI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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