Legge Ordinaria n. 330 del 27/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1963 n. 88)
Estensione, ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sommozzatori  e  alle  loro  guide  appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e' concessa la indennita' di immersione
nella  medesima  misura  prevista  per  i  sommozzatori e guide della
Marina  militare,  dell'Esercito,  dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di finanza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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