Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 331 del 28/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1963 n. 88)
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240; lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio. La ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non e' dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza, titolo a stipendio o paga, o con stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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