Legge Ordinaria n. 331 del 28/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1963 n. 88)
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al    personale    dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  compreso  quello  degli  Uffici  locali  e  delle
Agenzie  postali  e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi
telefonici,  in  servizio  nel  secondo  semestre  dell'anno 1962, e'
concessa  una  indennita'  forfettaria  una  tantum non pensionabile,
nelle   seguenti  misure  lorde,  in  relazione  al  coefficiente  di
stipendio  o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio
1962 o alla data di assunzione se successiva:
    lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;
    lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240;
    lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301;
    lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357;
    lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
  Nei  casi  di  assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel
corso  del  semestre,  l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto
per  ogni  mese  o  frazione  di  mese superiore a quindici giorni di
servizio.
  La  ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione
nei  casi  di  riduzione  dello stipendio o paga, nei casi di congedo
straordinario,  di  aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra
posizione  di  stato che comporti riduzione di dette competenze e non
e'  dovuta  nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali
fini  si trascurano i periodi senza, titolo a stipendio o paga, o con
stipendio  e  paga  ridotti,  che  nel semestre predetto non superino
singolarmente  quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta
giorni.
 

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